Ordinanza n. 495 del 1992

CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 495

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 10, secondo comma, seconda parte, del decreto-legge 1° luglio 1992, n. 325 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti), promossi con ricorsi delle Regioni Lombardia, Puglia e Valle d'Aosta, notificati il 21, 24 e 30 luglio 1992, depositati in cancelleria il 28 e il 31 luglio e il 6 agosto successivi ed iscritti ai nn. 58, 59 e 60 del registro ricorsi 1992;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che con ricorso notificato il 21 luglio 1992 e depositato il 28 luglio 1992 la Regione Lombardia ha proposto, in via principale, questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 10, secondo comma, seconda parte, del decreto-legge 1° luglio 1992, n. 325 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti), per violazione dell'art. 117 della Costituzione;

che le disposizioni in questione prevedono: l'una, che il termine massimo di centottanta giorni per l'approvazione degli strumenti urbanistici (di cui all'art. 9, secondo comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3) si deve considerare perentorio e la sua decorrenza comporta la tacita approvazione dello strumento urbanistico adottato, con l'esame delle osservazioni da parte del consiglio comunale; l'altra, che il Ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato a stipulare con istituti, gruppi ed enti di ricerca apposite convenzioni per il perseguimento di specifiche finalità di protezione civile;

 

che con analogo ricorso, notificato il 24 luglio 1992 e depositato il 31 luglio 1992, la Regione Puglia ha impugnato l'art. 3 del decreto-legge n. 325 del 1992, in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione;

che, infine, anche la Regione autonoma Valle d'Aosta, con atto notificato il 30 luglio 1992 e depositato il 6 agosto 1992, ha denunciato l'art. 3 del decreto-legge n. 325 del 1992, per violazione degli artt. 2 e 4 dello Statuto speciale, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

che in tutti i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha chiesto che le questioni siano dichiarate infondate;

Considerato che i tre ricorsi, proposti contro disposizioni del medesimo decreto-legge, vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;

che il decreto-legge 1° luglio 1992, n. 325, non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205, serie generale, del 1° settembre 1992;

che pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. da ultimo ordinanze n. 390 e 410 del 1992), le questioni di legittimità costituzionale devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità:

  1. a) delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 1° luglio 1992, n. 325 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione ed agli artt. 2 e 4 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta (approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), dalle Regioni Lombardia e Puglia e dalla Regione autonoma Valle d'Aosta con i ricorsi indicati in epigrafe;
  2. b) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, seconda parte, del decreto-legge 1° luglio 1992, n. 325, sollevata, in riferimento all'art. 117 della costituzione, dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1992.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA